Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari
20.1.2010
INTERROGAZIONE SCRITTA E-0318/10
di Milan Cabrnoch (ECR)
alla Commissione
L’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1924/2006[1] del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, è stato formulato per garantire che le indicazioni corrette sui prodotti alimentari attualmente sul mercato possano restare una volta che la loro veridicità è stata accertata dall'EFSA. Era anche previsto che le piccole e medie imprese potessero apporre indicazioni sui loro prodotti senza dover intraprendere una lunga e costosa procedura di autorizzazione.
Si prevede ora che la maggioranza delle indicazioni candidate a rientrare nella lista di cui all’articolo 13 non riceveranno l'avallo dell’EFSA, non per mancanza di prove a sostegno, ma a causa di vizi procedurali. In particolare, l’attuale caotica applicazione di questo regolamento porterà alla pubblicazione delle liste d’indicazioni sulla salute approvate ai sensi dell’articolo 13 in quattro parti distinte, a seguito del rifiuto dell’EFSA di emettere tutti i propri pareri congiuntamente come previsto dal regolamento. Questa adozione frammentaria di disposizioni attuative rappresenta un’inutile distorsione di un mercato concorrenziale. Ad esempio, diverse società i cui prodotti si basano su formule composite devono far fronte a una vera catastrofe commerciale, in quanto per alcune sostanze esistono regole, mentre per altre si deve sopportare un ritardo di diversi mesi nell’attesa di successivi pareri dell’EFSA. Oltre a ciò, non vi è stata una valutazione dell’impatto economico degli effetti della regolamentazione, in cui vanno comprese le indicazioni non soggette a disciplina, le questioni relative all’applicazione delle regole e le misure transitorie.
Alla luce di quanto esposto, può la Commissione rispondere alle seguenti domande:
- 1.Qual è l’opinione della Commissione riguardo alle situazioni di notevole distorsione di mercato e concorrenza sleale generate dalla pubblicazione dei pareri dell’EFSA, e dalla conseguente adozione delle relative decisioni, in diverse sequenze distribuite nell'arco di un lungo periodo di tempo (da febbraio 2010 fino al 2012), in luogo di un’unica pubblicazione come previsto dal regolamento? Il regolamento presuppone la pubblicazione dell'elenco definitivo in una sola volta, e non in diverse serie di pubblicazioni avvenute molto tempo dopo la scadenza del termine dato dal regolamento, ossia il 19 gennaio 2010.
- 2.Qual è l’opinione della Commissione sul fatto che l'EFSA consideri le indicazioni sulla salute ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, alla stregua degli altri tipi d’indicazioni sulla salute (ossia quelle ai sensi dell’articolo 13, paragrafi 5 e 14)? Il preambolo del regolamento stabilisce che «le indicazioni sulla salute diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia, sulla base di dati scientifici generalmente accettati, dovrebbero essere soggette a un tipo diverso di valutazione e di approvazione».
- [1] GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.
GU C 138 E del 07/05/2011