Interrogazione parlamentare - E-1894/2010(ASW)Interrogazione parlamentare
E-1894/2010(ASW)

Risposta data dal commissario Reding a nome della Commissione

Il diritto di famiglia dell'UE concernente la tutela degli interessi dei minori è limitato al regime comune sulla competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni esistenti in un altro Stato membro. Il regolamento CE n. 2201/2003[1] (regolamento Brussels II bis) costituisce il più significativo strumento legislativo dell'UE in questo settore. La concessione del diritto di affidamento e gli accordi per il relativo esercizio non sono gestiti dal diritto comunitario ma da quello nazionale. Ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato sull'Unione europea, l'UE non ha la facoltà di legiferare in questo settore del diritto di famiglia. A norma dell' articolo 65 del regolamento Brussels II bis la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione del regolamento negli Stati membri entro il 1gennaio 2012. Tale azione sarà accompagnata, se necessario, da proposte in ordine a un eventuale adeguamento del regolamento in questione. In tale contesto la Commissione sta progettando di commissionare uno studio sull'applicazione del regolamento e baserà la propria valutazione su una vasta serie di informazioni e fattori rilevanti, inclusi gli elementi emergenti da tali studio.

La Commissione non può esprimersi in merito alla compatibilità con i diritti fondamentali delle leggi degli Stati membri o in merito a questioni che non rientrano nella competenza dell'UE. La legislazione antidiscriminazione dell'UE non copre il caso descritto dall'onorevole parlamentare.

Nello spazio di libertà sicurezza e giustizia i diritti fondamental, le varie prassi e tradizioni giuridiche degli Stati membri vengono rispettati. A tal fine l'UE agevola l'accesso alla giustizia basato sul principio del mutuo riconoscimento di decisioni giudiziarie e extragiudiziarie in materia civile.

In conformità con l'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo, ogni bambino ha il diritto di mantenere una relazione personale e un contatto diretto su base regolare con entrambi i propri genitori, a meno che ciò sia contrario ai suoi interessi. La Commissione si impegna a garantire il rispetto dei diritti del bambino quale enunciato dalla Carta e conforme alla Convenzione ONU nella misura in cui la questione rientra nell'ambito di competenza del diritto comunitario.