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Interrogazione parlamentare - E-2197/2010(ASW)Interrogazione parlamentare
E-2197/2010(ASW)

Risposta data da Viviane Reding a nome della Commissione

I fenomeni settari sono particolarmente inquietanti, e alcune attività o situazioni che ne derivano sono suscettibili di rientrare nell'ambito di competenza di strumenti dell'Unione, nella fattispecie di quelli relativi alla tratta degli esseri umani, agli abusi sessuali sui bambini o alle vittime.

In materia di lotta contro la tratta degli esseri umani e contro gli abusi sessuali sui bambini, il 29 marzo 2010 la Commissione ha adottato due proposte di direttive[1] destinate a sostituire le decisioni quadro rispettivamente in vigore[2], le quali prevedevano già un livello minimo di ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia. Si tratta di un pacchetto ambizioso che adotta un approccio globale in merito alla lotta contro i crimini con conseguenze gravi per le vittime. Per la prima volta degli strumenti giuridici dell'Unione europea affrontano questi tre gravi problemi su tre fronti: il perseguimento penale degli aggressori, la protezione delle vittime e la prevenzione dei fenomeni. Le proposte partono dall'acquis in vigore per poi incorporare i progressi compiuti nell'ambito delle convenzioni del Consiglio d'Europa nel frattempo elaborate. Esse vanno oltre il già elevato livello di protezione raggiunto nell'ambito di tali convenzioni per fornire un vero valore aggiunto. Le proposte saranno oggetto di discussioni approfondite in seno al Consiglio e al Parlamento.

Per quanto concerne la protezione delle vittime, l'Unione ha adottato la decisione quadro 2001/220/GAI del 15 marzo 2001 concernente lo statuto delle vittime nell'ambito delle procedure penali[3] che impone agli Stati membri l'adozione di misure di assistenza alle vittime prima o dopo una procedura penale, che potrebbe applicarsi alle vittime di gruppi settari che infrangono la legge penale di uno Stato membro.

Al di là dell'applicazione del diritto dell'Unione, gli Stati membri vegliano al rispetto della propria legislazione nazionale in materia, ivi compreso il diritto penale.