Risposta data da John Dalli a nome della Commissione
9.7.2010
1. Attualmente gli strumenti giuridici UE relativi alla protezione degli animali non coprono tutti gli animali.
In particolare, tenere animali domestici come i cani, è una questione che riguarda gli Stati membri, unici responsabili della salvaguardia delle loro condizioni di benessere. Il regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto[1] si applica tuttavia al trasporto di animali vertebrati vivi quando il trasporto si effettua in collegamento con un'attività economica.
Riguardo ai cani randagi, non è in atto nessuna legislazione UE armonizzata e la questione di conseguenza compete unicamente agli Stati membri. La Commissione, tuttavia, ha sostenuto attivamente il lavoro eseguito dall'Organizzazione mondiale per la salute degli animali (OIE) al fine di mettere a punto orientamenti specifici per il controllo di popolazioni di cani randagi e per promuovere la loro attuazione. Questi orientamenti sono stati adottati dai 175 Paesi membri dell'OIE, inclusi i 27 Stati membri dell'UE, nel corso della sessione generale dell'OIE svoltasi nel maggio 2009.
Gli orientamenti dell'OIE sul controllo della popolazione di cani randagi[2] si basano sul principio fondamentale secondo cui la promozione di proprietari di cani responsabili può ridurre sensibilmente il numero di animali randagi. Tali orientamenti sottolineano obiettivi, valutazioni ed eventuali misure di controllo da realizzare insieme in conformità del contesto nazionale e locale. Viene inoltre chiaramente evidenziato che l'eutanasia dei cani, da sola, non costituisce una misura di controllo sostenibile e, se adottata, deve essere eseguita in maniera umana e unitamente ad altre misure per ottenere risultati a lungo termine efficaci nel rispetto del benessere degli animali.
2. Nel 2009 la Commissione ha incaricato un consulente di valutare la politica UE sul benessere degli animali[3]. Questo studio comprende una sezione riguardante gli animali da compagnia. I risultati della valutazione saranno disponibili per la fine del 2010. Verranno considerate future iniziative UE in materia e in particolare se esistono motivi di interesse generale per proporre disposizioni UE sulla protezione degli animali da compagnia, nel pieno rispetto dei principi di delega, sussidiarietà e proporzionalità previsti dall'articolo 5 del trattato dell'Unione europea.
In questo contesto, la Commissione terrà conto della relazione del Parlamento europeo sulla valutazione e sull'analisi del piano di benessere degli animali 2006-2010[4] in cui ha espresso chiaramente il desiderio di giungere ad un'adozione di una legge generale sul benessere degli animali a livello di UE che riguardi tutti gli animali.
3. L'articolo 13 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) obbliga gli Stati membri e le istituzioni dell'UE a tenere pienamente conto delle esigenze di benessere degli animali in quanto esseri senzienti nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e dello sviluppo tecnologico e dello spazio.
Poiché il disegno di legge proposto dal prefetto di Bucarest, cui si fa riferimento nell'interrogazione, non sembra applicare nessuna politica dell'Unione in questione, non può rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 13 del TFUE.
4. La Commissione ritiene che gli orientamenti dell'OIE per il controllo delle popolazioni dei cani randagi costituiscano una buona guida per affrontare tale tema.
- [1] GU L 3 del 5.1.2005.
- [2] http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_chapitre_1.7.7.htm
- [3] Per maggiori informazioni su questo procedimento consultare il sito www.eupaw.eu
- [4] A7-0053/2010 presentato dalla Sig.ra Marit Paulsen alla sessione plenaria il 5.5.2010.
GU C 170 E del 10/06/2011