Interrogazione parlamentare - E-5211/2010Interrogazione parlamentare
E-5211/2010

Adozione internazionale di bambini rumeni

Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-5211/2010
alla Commissione
Articolo 117 del regolamento
Cristiana Muscardini (PPE)

La legge rumena in materia di adozioni internazionali prevede che «L’adozione internazionale del bambino domiciliato in Romania può essere consentita solo se l’adottante oppure uno dei coniugi della famiglia adottiva che risiede all’estero è il nonno del bambino per cui è stata consentita l’apertura delle procedure dell’adozione nazionale.» Inoltre, «L’adozione internazionale del bambino domiciliato in Romania può essere consentita solo se l’adottante oppure uno dei coniugi della famiglia adottiva residente all’estero è relativo fino al III grado incluso con il bambino per cui è stata consentita l’apertura delle procedure per l’adozione nazionale.» Entrambi gli articoli violano palesemente la Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo e la Convenzione sulla protezione del fanciullo e la cooperazione nell’adozione internazionale, conclusa all'Aja il 29 maggio 1993 e ratificata dal Parlamento della Romania nell’ottobre 1994.

La Commissione:

1. intende promuovere iniziative che possano favorire l’abrogazione di questo articolo?

2. non ritiene che l’Europa debba al più presto creare un quadro legislativo rigoroso nell’ambito delle adozioni internazionali?

3. quali passi intende compiere per avviare il problema a soluzione?

GU C 191 E del 01/07/2011