Risposta data da Janez Potočnik a nome della Commissione
27.8.2010
L'interrogazione dell'Onorevole parlamentare si riferisce a presunte operazioni commerciali concernenti animali vivi dallo Zimbabwe alla Corea del Nord. La Commissione non ha alcuna competenza specifica per intervenire in operazioni commerciali bilaterali tra paesi terzi.
La Commissione ritiene tuttavia estremamente importante regolamentare il commercio internazionale di flora e fauna selvatiche. A livello internazionale, la Convenzione di Washington (Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione, CITES) disciplina — con un sistema di permessi — il commercio di specie minacciate di estinzione e vieta le pratiche commerciali per le specie più a rischio. L'UE ritiene che tale strumento multilaterale fornisca il quadro adeguato per affrontare le questioni sollevate dall'Onorevole parlamentare, e non ravvisa la necessità di un'azione specifica dell'UE al riguardo.
L'UE svolge un ruolo di primo piano nell'ambito della CITES, con l'intento di rafforzarne l'efficacia ai fini della protezione e dell'uso sostenibile della flora e della fauna selvatiche. Nell'UE la Convenzione viene applicata attraverso il regolamento 338/97 del Consiglio[1] e il regolamento 865/06 della Commissione[2]. In tale contesto, la Commissione segue attentamente il commercio di piante ed animali a rischio di estinzione, la valutazione dei flussi commerciali e le misure di attuazione contro il commercio illegale. È inoltre un donatore importante, impegnato a migliorare la capacità dei paesi esportatori di gestire in modo sostenibile le proprie risorse naturali.
In linea con i principi di base della CITES, il commercio di animali selvatici vivi è possibile se è sostenibile.
Quanto alle specie menzionate nell'interrogazione, l'elefante africano (Loxodonta africana) figura nell'appendice I della Convenzione. La popolazione dello Zimbabwe, tuttavia, nel 1997 è stata inserita nell'appendice II. Di conseguenza, lo Zimbabwe può commerciare in pelle e piccoli prodotti artigianali derivati da esemplari di questa specie, e in animali vivi quando la loro destinazione è accettabile. È compito dell'autorità scientifica nazionale del paese d'importazione consigliare la struttura ospitante. La Repubblica democratica di Corea non fa parte della Convenzione, ma ha designato autorità nazionali autorizzate a compiere quanto richiesto dalla CITES. Di conseguenza, non sembra che l'esportazione di esemplari vivi dallo Zimbabwe possa mettere a rischio la sopravvivenza di un'abbondante popolazione nel paese.
La giraffa è ampiamente diffusa in tutti i paesi dell'Africa subsahariana. Alcune popolazioni, in particolare quelle dell'Africa occidentale, sono a rischio, mentre la popolazione dello Zimbabwe, che appartiene alle sottospecie sudafricane (Giraffa camelopardalis giraffa) sembra piuttosto abbondante, anche se in alcune aree sta diminuendo. La giraffa non è menzionata nelle appendici CITES e viene classificata dalla IUCN (Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse) come «specie a basso rischio» («lower risk»).
Il pellicano bianco (Pelecanus onocrotulus) non è menzionato nelle appendici CITES. Tuttavia è incluso nell'allegato A del regolamento 338/97, inteso a proteggere meglio la popolazione europea residua. Gli scambi commerciali di queste specie sono pertanto vietati nell'UE. La specie è classificata dalla IUCN come «specie a rischio minimo» («least concern»), e non sembra essere minacciata dal prelevamento di alcuni esemplari.
GU C 191 E del 01/07/2011