Risposta data da Vladimir Algirdas Šemeta a nome della Commissione
2.9.2010
1. La Commissione ha già ricevuto in passato delle denunce relative a circostanze analoghe alla situazione descritta dall'Onorevole parlamentare. Tali denunce sono state archiviate il 23 marzo 1994 in quanto la Commissione ha ritenuto che gli Stati membri avessero il diritto di controllare la produzione di contrassegni fiscali nazionali.
2. Si richiama l'attenzione dell'Onorevole parlamentare sul fatto che la direttiva 92/12/CEE del Consiglio, che viene citata nell'interrogazione, dal 1o aprile 2010 è stata sostituita dalla direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE[1]. I criteri relativi ai contrassegni fiscali sono stabiliti all'articolo 39 della nuova direttiva.
Il criterio più importante in relazione alla situazione descritta dall'Onorevole parlamentare è che, come recita l'articolo 39, paragrafo 2, della stessa direttiva «gli Stati membri che prescrivono l'uso di contrassegni fiscali o di contrassegni nazionali di riconoscimento a norma del paragrafo 1 sono tenuti a metterli a disposizione dei depositari autorizzati degli altri Stati membri.» Anche se la norma non fa alcun riferimento al luogo di produzione dei relativi contrassegni, la Commissione ritiene che, in linea di principio, debba essere possibile produrre contrassegni fiscali al di fuori dello Stato membro nel quale devono essere utilizzati, a condizione che la loro produzione avvenga alle stesse condizioni di produzione vigenti nello Stato membro di utilizzo: il produttore dovrebbe fornire le stesse garanzie alle autorità competenti e consentire alle stesse controlli equivalenti.
Pertanto, a parere della Commissione, è ragionevole che la Francia richieda che la produzione e la distribuzione dei contrassegni fiscali in oggetto avvengano sotto controlli e verifiche adeguati. Questo non significa però che tali controlli e verifiche debbano essere effettuati dalla autorità competente francese e non significa nemmeno che l'autorità competente italiana debba insistere affinché il produttore in questione debba registrarsi come depositario con un proprio numero di accisa. Infatti il fabbricante in questione non produce vino, ma tappi di bottiglia.
Una cooperazione tra Stati membri in merito al controllo di questo tipo di produzione può essere organizzata sulla base e alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 2073/2004 del Consiglio, del 16 novembre 2004, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise[2]. A norma del suddetto regolamento l'autorità competente francese potrebbe chiedere all'autorità competente italiana di eseguire controlli adeguati sul processo di produzione.
3. La Commissione è competente per il controllo della corretta applicazione del diritto dell'UE da parte degli Stati membri e, se necessario, adotta provvedimenti nei confronti degli Stati membri che non vi ottemperano.
GU C 191 E del 01/07/2011