• EN - English
  • IT - italiano
Interrogazione parlamentare - E-5861/2010(ASW)Interrogazione parlamentare
E-5861/2010(ASW)

Risposta data da Joaquín Almunia a nome della Commissione

1. Come l'onorevole deputato giustamente ricorda, le attuali restrizioni concernenti il trasporto di liquidi negli aeroporti sono state imposte per motivi di sicurezza e a vantaggio di tutti i viaggiatori. Per effetto di tali misure, i viaggiatori possono superare i controlli di sicurezza portando solo limitate quantità di liquidi. Oltre i controlli di sicurezza, le bottiglie possono essere acquistate nei punti vendita e dai distributori. È opportuno rilevare che la Commissione ha recentemente adottato il regolamento 297/2010[1], che prevede una graduale soppressione delle restrizioni concernenti i liquidi. A partire dal 29 aprile 2013 tutti gli aeroporti devono essere in grado di controllare i liquidi, gli aerosol e i gel, e pertanto da tale data le restrizioni sul trasporto di queste sostanze decadranno.

I prezzi delle merci possono essere liberamente fissati secondo le normative europee. Tale principio si applica altresì alla vendita di articoli negli esercizi e nei distributori automatici degli aeroporti situati nell'area oltre il controllo di sicurezza. I prezzi dipendono da una serie di fattori, tra cui i costi che i punti vendita di un aeroporto devono sostenere, il grado di concorrenza tra punti vendita, l'elasticità della domanda, ecc.

È possibile che le misure di sicurezza limitando le fonti di approvvigionamento di alcuni articoli oltre i punti di controllo, possano avere un impatto sui prezzi, soprattutto se il numero di negozi nell'area securizzata dell'aereoporto è limitato.

Tuttavia, come giustamente rilevato dall'onorevole deputato, non vi sono elementi per ritenere che tale effetto derivi da una violazione delle norme antitrust dell'Unione europea. Tali norme vietano la conclusione di accordi tra concorrenti che hanno per oggetto o per effetto quello di limitare la concorrenza e proibiscono gli abusi di posizione dominante in una parte considerevole del mercato interno. Entrambi i divieti si applicano solo qualora eventuali abusi possano incidere in misura sostanziale sugli scambi tra Stati membri.

2. La politica antitrust dell'Unione europea mira a promuovere la riduzione dei prezzi e la competitività dei beni a vantaggio dei consumatori. In assenza di elementi che indichino una violazione delle norme antitrust, la Commissione non può tuttavia intervenire.

GU C 216 E del 22/07/2011