Risposta data da John Dalli a nome della Commissione
18.12.2012
Per quanto riguarda i cani randagi e la loro tutela, la Commissione rinvia l’onorevole parlamentare alle risposte date alle interrogazioni scritte E-3631/2010, E-6744/2010, E-7928/2010, E-4111/2011 e E-5087/2011[1].
L’articolo 13 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)[2] recita:
«Nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione nei settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l’Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale».
L’obbligo per l’Unione e gli Stati membri derivante dal suddetto articolo si limita perciò ad alcune politiche dell’Unione. A parere della Commissione non sussiste interazione tra la soppressione dei cani randagi e una delle politiche di cui all’articolo 13 del TFUE.