Risposta data da Siim Kallas a nome della Commissione
14.2.2012
1. Le norme che regolano il trasporto in treno di cani e di altri animali possono variare, perché sono soggette unicamente alle condizioni generali di trasporto di ciascuna società secondo quanto previsto dalla normativa in vigore nei diversi Stati membri[1]. Le condizioni generali di trasporto devono tuttavia rispettare diritti di trasporto per i passeggeri a mobilità ridotta, pertanto i vettori sono tenuti ad applicare norme non discriminatorie per l’accesso ai treni nel caso di trasporto di cani da assistenza.
2. La Commissione ritiene che in questa fase non sia necessario introdurre norme armonizzate a livello di UE per quanto riguarda il trasporto di cani o di altri animali.
- [1] Si veda in particolare l’articolo 12, paragrafo 1, dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14).
GU C 73 E del 13/03/2013