Risposta dell'Alta Rappresentante/Vicepresidente Catherine Ashton a nome della Commissione
6.7.2012
In base alla prassi operativa nel trasporto marittimo internazionale, il proprietario di una nave può essere una persona diversa dall'operatore oppure avere la cittadinanza di uno Stato diverso da quello di bandiera. Può quindi essere fuorviante trarre conclusioni sul commercio illegale basandosi sulla sola statistica della proprietà.
L'Unione ha preso importanti provvedimenti per rafforzare la sicurezza marittima. La piattaforma dell’Unione per lo scambio di informazioni sul traffico marittimo (SafeSeaNet), gestita dall’EMSA, è pienamente operativa e fornisce alle autorità degli Stati membri informazioni pressoché in tempo reale sugli spostamenti delle navi attorno all'Unione europea. Sarà arricchita da altre fonti di informazioni, tra cui il sistema di sorveglianza via satellite. Quando sarà pienamente operativo, il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR) si concentrerà in via prioritaria sul mar Mediterraneo[1]. EUROSUR si occupa di tutti i reati transfrontalieri alle frontiere esterne dell'Unione. Infine, la Commissione collabora con gli Stati membri all'integrazione della sorveglianza marittima per rendere possibile lo scambio di informazioni tra servizi di vari paesi e settori per obiettivi mirati[2]. La conseguente rete comune per lo scambio di informazioni metterà in collegamento i vari sistemi di sorveglianza e le varie autorità pubbliche in un ambiente efficiente sotto il profilo dei costi che rafforzerà la consapevolezza e l'efficacia degli interventi pubblici in mare. Consentirà lo scambio automatizzato e/o la compilazione di elenchi di imbarcazioni sospette da parte di qualunque autorità pubblica che debba acquisire informazioni, monitorare o intercettare un'imbarcazione sospetta.
Un altro elemento essenziale è la ratifica, da parte di tutti gli Stati membri dell'Unione, del protocollo del 2005 alla convenzione dell'Organizzazione marittima internazionale sulla soppressione degli atti illeciti in mare, che permette di reprimere il traffico illecito dei beni a duplice uso e di altri beni destinati alla proliferazione o a scopi terroristici.
- [1] La zona di transito abituale per il tipo di attività illegali cui fa riferimento l'onorevole parlamentare.
- [2] COM(2009)538 def., COM(2010)584 def.
GU C 248 E del 29/08/2013