Interrogazione parlamentare - E-007564/2013(ASW)Interrogazione parlamentare
E-007564/2013(ASW)

Risposta di Michel Barnier a nome della Commissione

Il decreto legislativo 164/2000 e il decreto ministeriale 226/2011 stabiliscono norme concernenti l'avvio di procedure di gara per l'assegnazione del servizio di distribuzione del gas in Italia. In base a tali disposizioni, le procedure di gara devono essere organizzate a livello aggregato in 177 ambiti territoriali identificati a tale fine. Le norme UE in materia di appalti pubblici non fissano obblighi in relazione al livello ottimale da prevedere per la fornitura del servizio di distribuzione del gas. Di conseguenza, gli Stati membri possono organizzare le procedure di gara al livello territoriale che ritengono più opportuno.

Quanto al fatto che nessuna procedura di gara ha ancora avuto inizio, la Commissione osserva che il decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 contiene disposizioni che dovrebbero consentire alle autorità competenti di attivare le procedure nei prossimi mesi.

Riguardo alla possibile violazione della normativa dell'UE sulla concorrenza in merito alle procedure di gara per l'aggiudicazione della distribuzione di gas, la Commissione osserva che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha già avuto modo di esaminare i legami strutturali tra Italgas (Snam), Enel Rete Gas (F2i) e Cassa Depositi e Prestiti (CDP) nell'ambito dell'indagine sull'operazione CDP-Snam[1]. L'AGCM ha concluso che, nonostante i legami strutturali tra tali società possano agevolare comportamenti collusivi, dato l'obiettivo di CDP di massimizzare il valore della sua partecipazione finanziaria nel settore della distribuzione del gas, i possibili effetti di tale coordinamento sono neutralizzati dalle misure di governance adottate da CDP.

Alla luce di quanto precede, la Commissione non prevede per il momento di avviare un'ulteriore indagine sul settore del gas europeo a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1/2003.

GU C 55 E del 26/02/2014