Risposta di Vytenis Andriukaitis a nome della Commissione
23.3.2015
Il divieto dell'uso di antibiotici come promotori della crescita nell'alimentazione degli animali in tutta l'UE è entrato in vigore il 1o gennaio 2006. Sebbene l'utilizzo di tali prodotti continui in alcuni paesi terzi, gli alimenti così prodotti possono essere importati nell'UE soltanto se è possibile dimostrare che non vi sono conseguenze sulla sicurezza alimentare. Gli animali e i prodotti importati nell'UE devono rispettare le prescrizioni dell'Unione sull'assenza di residui di antibiotici e di altre sostanze. I paesi terzi che intendono commercializzare tali prodotti nell'UE devono presentare un piano che fissi le garanzie per quanto riguarda il monitoraggio dei residui e delle sostanze di cui all'allegato 1 della direttiva 96/23/CE del Consiglio[1]. Perché sia possibile esportare prodotti di origine animale nell'UE il piano deve essere approvato dalla Commissione. La decisione n. 2011/163/UE della Commissione[2] stabilisce i paesi terzi e i prodotti di origine animale per i quali sono stati approvati i piani nazionali.
L'esecuzione di tali piani è oggetto di controlli eseguiti dall'Ufficio alimentare e veterinario ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 882/2004[3]. Se i risultati di un audit indicano che un paese non rispetta i requisiti imposti dalla normativa dell'UE, l'inclusione di tale paese nell'elenco dei paesi ammissibili all'esportazione di prodotti di origine animale verso l'UE può essere sospesa.
Inoltre, gli Stati membri dell'UE sono tenuti a eseguire controlli ufficiali sugli alimenti di origine animale che entrano nell'Unione[4]. Qualora le partite risultino contenere residui superiori ai limiti unionali massimi o residui di sostanze proibite nell'UE, esse saranno respinte.
È utile ricordare inoltre che l'UE e gli Stati Uniti cooperano nell'ambito della task force transatlantica sulla resistenza antimicrobica (TATFAR) con l'obiettivo di migliorare la cooperazione tra le parti per quanto riguarda l'utilizzo terapeutico dei farmaci antimicrobici.
- [1] Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE.
- [2] Decisione della Commissione del 16 marzo 2011 relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio.
- [3] Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).
- [4] Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione del 22 gennaio 2004 che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi.