Etichettatura cibo animali
16.12.2015
Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-015853-15
alla Commissione
Articolo 130 del regolamento
Isabella Adinolfi (EFDD)
Le ditte produttrici di alimenti per animali da compagnia incentrano la promozione dei prodotti su immagini suggestive volte a catturare l'attenzione dei consumatori.
Il regolamento europeo n. 767/2009, pur obbligando i produttori a specificare gli ingredienti e i quantitativi nell'etichetta, non indica alcuna percentuale minima, per poter vantare uno specifico ingrediente nella denominazione del prodotto. Si pensi ad esempio alla quantità minima di salmone che deve esser presente affinché, un dato prodotto, possa esser denominato «paté di salmone».
Esistono soltanto linee guida redatte dalle associazioni di produttori (quindi non vincolanti) che fissano al 4 % tale quantità, percentuale realmente irrisoria.
Tale regolamentazione permette al produttore e/o distributore di creare un'immagine pubblicitaria ingannevole, di fatto inducendo il consumatore a scelte inconsapevoli e/o erronee, non consentendogli di comparare i prodotti in maniera obiettiva.
In base all'articolo 6 della direttiva 2005/29/CE, tali pratiche commerciali potrebbero essere considerate come «azioni ingannevoli», configurando altresì la potenziale violazione dell'articolo 169 del TFUE, posto a tutela dei consumatori.
Alla luce di ciò, può la Commissione far sapere:
- 1.Come intende concretamente intervenire al fine di tutelare pienamente ed efficacemente il consumatore?
- 2.Se non ritiene necessario proporre la modifica del regolamento n. 767/2009 disciplinando in maniera più approfondita e specifica l'aspetto dell'etichettatura?