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Interrogazione parlamentare - E-000091/2016(ASW)Interrogazione parlamentare
E-000091/2016(ASW)

Risposta di Günther Oettinger a nome della Commissione

Conformemente al protocollo 29 allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea[1], le autorità italiane sono libere di stabilire la forma, le condizioni e le modalità di finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione. Spetta agli Stati membri stabilire le modalità di governance ed effettuare le scelte strategiche per il proprio servizio pubblico radiotelevisivo. A meno che il sistema di finanziamento non perturbi le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune, la Commissione non è competente per riesaminare il finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione negli Stati membri. Nell'ambito delle sue competenze, la Commissione mira a garantire il rispetto della libertà e del pluralismo dei media sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, le disposizioni della Carta si applicano agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione.

Pertanto, la Commissione non può formulare raccomandazioni specifiche sul finanziamento o la governance delle emittenti pubbliche.

La Commissione contribuisce alla promozione della libertà e del pluralismo dei mezzi di informazione nell'UE, ad esempio mediante il finanziamento di progetti indipendenti nel settore della libertà e del pluralismo dei media.