Risposta di Vytenis Andriukaitis a nome della Commissione
20.7.2016
L'articolo 13 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)[1] recita:
«Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale.»
L'obbligo che incombe all'Unione e agli Stati membri in base a questo articolo è quindi limitato a certe politiche dell'Unione. La Commissione non ravvisa nessuna correlazione tra il trattamento e la gestione degli animali randagi ed una delle politiche dell'Unione elencate all'articolo 13 del TFUE.
Il benessere degli animali randagi e la gestione dei canili non sono pertanto disciplinati dalla normativa dell'UE e rimangono di competenza esclusiva degli Stati membri.
- [1] GU C 83 del 30.3.2010, pag. 47.