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Interrogazione parlamentare - E-004111/2016(ASW)Interrogazione parlamentare
E-004111/2016(ASW)

Risposta di Vytenis Andriukaitis a nome della Commissione

L'articolo 13 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)[1] recita:

«Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale.»

L'obbligo che incombe all'Unione e agli Stati membri in base a questo articolo è quindi limitato a certe politiche dell'Unione. La Commissione non ravvisa nessuna correlazione tra il trattamento e la gestione degli animali randagi ed una delle politiche dell'Unione elencate all'articolo 13 del TFUE.

Il benessere degli animali randagi e la gestione dei canili non sono pertanto disciplinati dalla normativa dell'UE e rimangono di competenza esclusiva degli Stati membri.