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Interrogazione parlamentare - E-005632/2016(ASW)Interrogazione parlamentare
E-005632/2016(ASW)

Risposta del Vicepresidente Valdis Dombrovskis a nome della Commissione

Nella sentenza C-26/13 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che, nell'ambito degli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE[1] concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, la richiesta di redigere le clausole contrattuali in modo chiaro e comprensibile, non solo dal punto di vista grammaticale, va interpretata nel senso che il consumatore sia posto in grado di valutare, sulla base di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano. Ai fini della valutazione del carattere abusivo dei contratti di credito stipulati dai consumatori, è opportuno esaminare la qualità delle informazioni fornite ai contraenti prima della stipula del contratto.

In molti Stati membri la Commissione ha ricevuto dai consumatori denunce relative a presunte clausole abusive presenti nei contratti di credito in valuta estera. La Commissione ha aperto un dialogo con le autorità competenti degli Stati membri al fine di garantire la corretta applicazione della direttiva 93/13/CEE. Spetta tuttavia alle autorità e ai giudici nazionali valutare, per ogni singolo caso, la natura abusiva delle clausole contrattuali.

Riguardo ai prestiti ipotecari in valuta estera, l'articolo 23 della direttiva sul credito ipotecario[2] contiene una disposizione specifica per la tutela dei consumatori che prevede il diritto, a determinate condizioni, di riconvertire tali prestiti in una valuta alternativa o altri meccanismi volti a limitare il rischio di cambio (ad esempio l'inserimento di avvertenze o di limiti massimi). La presente direttiva si applica ai contratti di credito stipulati dopo il 21 marzo 2016. Attualmente la Commissione sta valutando le misure nazionali di recepimento della direttiva sul credito ipotecario.