Risposta di Karmenu Vella a nome della Commissione
19.2.2018
Spetta agli Stati membri assicurare il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale (VIA)[1] e dalla direttiva Habitat. Compete pertanto alle autorità nazionali competenti garantire che il potenziale impatto del progetto in questione su tutte le componenti ambientali[2] sia debitamente tenuto in considerazione prima dell'approvazione formale.
Dalle informazioni attualmente disponibili[3] risulta che per questo progetto sia stata effettuata una procedura VIA, conclusasi nel mese di gennaio 2017 con un parere di compatibilità ambientale negativo. Inoltre, pare che il progetto non sia ancora stato approvato.
La Commissione non è ancora stata informata dell’avvio della procedura di cui all’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva Habitat[4] per questo progetto, ma in questa fase non è escluso che le autorità italiane la possano avviare prima di concedere l’autorizzazione.
- [1] Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 124 del 25.4.2014, pag. 1).
- [2] Quali ad esempio le specie e le aree naturali protette.
- [3] http://www.va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Info/1560
- [4] Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).