Garanzia di qualità dei prodotti «tradizionali», «artigianali» e «naturali»
17.7.2018
Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-003973-18
alla Commissione
Articolo 130 del regolamento
Nicola Caputo (S&D)
Un rapporto dell'Organizzazione europea dei consumatori (BEUC) ha evidenziato l'inefficacia delle norme europee in materia di etichettatura in particolare in relazione a tre categorie di prodotti: i prodotti industriali etichettati come «tradizionali», «artigianali», «naturali» o che richiamano la «ricetta della nonna», che possono far pensare a produzioni di imprese artigianali qualificate; alimenti e bevande con fotografie di frutti che fanno pensare a prodotti salutari, ma in realtà contenenti minime quantità di frutta, abbinata ad aromi e mescolata ad altri ingredienti meno salutari; e infine i prodotti «integrali». In Italia, Spagna e Olanda, ad esempio, il pane integrale deve usare il 100 % di farina integrale, ma questo non vale in tutta Europa.
Il problema delle etichette ingannevoli deriva, appunto, dalla mancanza di norme dell'UE puntuali e precise sulle modalità per utilizzare alcuni termini o immagini.
Ciò premesso, può la Commissione far sapere se intende adottare misure per stabilire definizioni comuni di termini quali «tradizionale», «artigianale» o «naturale»?
Non ritiene opportuno che siano fissati livelli minimi per quanto riguarda la presenza di cereali integrali quando si evidenzia la parola «integrale» sull'etichetta, come pure un contenuto minimo di frutta per i prodotti che la pubblicizzano sulla parte anteriore della confezione?