Risposta di Karmenu Vella a nome della Commissione europea
7.11.2018
A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale[1] (VIA), i progetti elencati nell'allegato II (categoria a cui sembrano appartenere i progetti in questione[2]) devono essere sottoposti a una procedura c.d. di «screening VIA» volta a determinare se i progetti possano avere effetti significativi sull'ambiente e quindi richiedere una procedura di VIA completa.
È compito in primo luogo degli Stati membri assicurare l'osservanza dei requisiti della direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale. Spetta pertanto alle autorità nazionali competenti garantire, da un lato, che gli effetti potenziali dei progetti in questione su tutte le componenti ambientali siano debitamente tenuti in considerazione nel quadro dei procedimenti in corso e, dall'altro, che eventuali modifiche alla legislazione nazionale siano compatibili con la legislazione dell'UE in vigore.
Inoltre, in materia di valutazione ambientale degli interventi e a norma dell'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, il Programma di sviluppo rurale della Regione Toscana prevede che, qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente la decisione circa la sua ammissibilità sia preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale. La valutazione è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.
- [1] Direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 124 del 25.4.2014, pag. 1).
- [2] Si veda il punto 10, lettera f), della direttiva: «(…) opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua».