Gli orientamenti dell'UE destinati alle autorità doganali nazionali e relativi alle modalità di attuazione della sentenza C104/16 P della Corte di giustizia dell'Unione europea, che distingue il Sahara occidentale dal Marocco, stabiliscono che, in caso di ragionevole dubbio in merito all'origine delle merci, si applichi il protocollo 4, titolo VI, dell'accordo di associazione tra l'UE e il Marocco. Esso prevede che le autorità doganali dello Stato membro importatore richiedano una verifica alle autorità marocchine competenti.
La risoluzione adottata dal Parlamento il 16 gennaio 2019(1), che estende l'accordo di liberalizzazione UE-Marocco al Sahara occidentale, sancisce chiaramente che «un criterio fondamentale per il Parlamento, prima di dare la sua approvazione all'accordo, è garantire la predisposizione di un meccanismo che consenta alle autorità doganali degli Stati membri di avere accesso a informazioni affidabili in merito ai prodotti provenienti dal Sahara occidentale e importati nell'UE, nel pieno rispetto della legislazione doganale dell'UE».
Alla luce di tale contesto, quali misure ha adottato finora la Commissione al fine di garantire che le autorità doganali degli Stati membri possano distinguere i prodotti importati dal Marocco dai prodotti importati dal territorio del Sahara occidentale?