Con la sentenza del 14 marzo 2019, la Corte di giustizia dell'UE (CGUE) ha sancito che le lezioni di scuola guida per l'ottenimento delle patenti di categoria B e C1 sono soggette all'imposizione dell'IVA, poiché non sono equiparabili alla nozione di «insegnamenti scolastici o universitari», ex articolo 132 della direttiva 2006/112/CE. La Confederazione autoscuole riunite e consulenti automobilistici (CONFARCA) rileva che in Italia la formazione professionale erogata dalle autoscuole è facoltativa: le scuole guida forniscono un servizio di pubblica utilità che punta a formare utenti della strada attenti alla sicurezza della stessa. CONFARCA sottolinea, inoltre, che il costo contenuto delle prestazioni didattiche erogate dalle autoscuole, finora garantito dall'esenzione IVA, ha permesso negli anni scorsi un più facile accesso a questo tipo di formazione, anche agli aspiranti conducenti meno abbienti. CONFARCA ritiene che le lezioni di scuola guida siano un'attività di interesse pubblico e che, di conseguenza, l'imposizione dell'IVA al 22 % su queste prestazioni didattiche possa limitare l'accesso di tutti i cittadini a questo tipo di formazione, con possibili ripercussioni negative in termini di sicurezza stradale.
Alla luce di quanto precede, la Commissione:
1)
Procederà alla revisione della direttiva 2006/112/CE per includere anche le prestazioni didattiche delle autoscuole nell'esenzione IVA?
2)
Come intende garantire a tutti i cittadini l'accesso alla formazione professionale alla guida?