Misure relative alla protezione degli animali
23.9.2019
Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-002929-19
alla Commissione
Articolo 138 del regolamento
Fulvio Martusciello (PPE)
Premesso che la direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici stabilisce «misure relative alla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici o educativi» (articolo 1).
Premesso che l'utilizzo dei primati non umani nella sperimentazione animale è vietato dalla direttiva citata se non per specifiche ragioni da verificare caso per caso ai sensi dell'articolo 8 della direttiva.
Premesso che, al fine di garantire i principi di protezione cui è ispirata la direttiva ed anche il rispetto del divieto di utilizzo di macachi nella sperimentazione animale, al Capo IV della direttiva sono disciplinate le autorizzazioni ai progetti di ricerca che utilizzano animali protetti ed in particolare all'articolo 36 è previsto che Autorizzazione dei progetti.
Si chiede quindi alla Commissione:
- 1)Come si concilia il dettato della direttiva 2010/63/UE che prevede il divieto di uso di primati non umani nella ricerca salvo casi eccezionali e l'obbligo di autorizzazione dei progetti di ricerca con la possibilità che tali progetti siano precedentemente finanziati dalla Commissione europea in assenza delle verifiche obbligatorie da parte della norma europea?
- 2)Che tipo di valutazione può dare uno Stato membro su un progetto ai sensi della direttiva citata, se lo stesso è ormai già finanziato dalla Commissione europea?