Risposta di Virginijus Sinkevičius a nome della Commissione europea
16.7.2020
L'articolo 4 della direttiva Uccelli[1] impone agli Stati membri di attribuire un'importanza particolare alla protezione delle zone umide e di prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat al di fuori delle zone di protezione. Sussiste inoltre l'obbligo di evitare il degrado degli habitat di specie nelle zone designate a norma delle direttive Uccelli e Habitat[2] (siti Natura 2000). Oltre a ciò, il divieto del piombo nelle munizioni rappresenta un impegno assunto dall'Unione europea e da 23 Stati membri, in quanto parti contraenti dell'accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori afro-euroasiatici. Il regolamento concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)[3] e la direttiva Uccelli vanno pertanto attuati in un'ottica di mutuo sostegno.
I membri del gruppo di esperti in materia di direttive sulla tutela della natura (NADEG), che comprendono i punti di contatto degli Stati membri dell'UE per l'attuazione delle due direttive, sono quindi chiaramente interessati dalla procedura in corso nel quadro del regolamento REACH. Il documento informale che è stato distribuito ai membri del gruppo tecnico NADEG mirava a sensibilizzare gli esperti sulle prossime deliberazioni in sede di comitato REACH, al fine di agevolare l'adozione di decisioni coerenti e coordinate da parte delle amministrazioni nazionali. Il documento è stato elaborato dalla segreteria del NADEG, ma nella riunione del gruppo non si è tenuta alcuna discussione al riguardo.
La Commissione ha stabilito un insieme completo di regole sul funzionamento dei propri gruppi di esperti, che hanno il compito di metterle a disposizione le loro competenze e fornirle consulenza. Tali norme sono integralmente applicate.
- [1] Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
- [2] Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
- [3] Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006).