Interrogazione parlamentare - E-005675/2020Interrogazione parlamentare
E-005675/2020

Taranto. Fanghi di altoforno spediti a Cipro in impianti con norme di trattamento meno severe rispetto a quelle italiane

Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-005675/2020
alla Commissione
Articolo 138 del regolamento
Rosa D'Amato (NI), Ignazio Corrao (NI), Piernicola Pedicini (NI)

Con determina dirigenziale n. 578/2019, la Provincia di Taranto[1] ha autorizzato, art.9 regolamento (CE) 1013/2006, la spedizione transfrontaliera di 50 000 tonnellate di rifiuti non pericolosi CER 10.02.14 il cui produttore è ArcelorMittal Italia spa, con notifica generale IT020525, per trasporto e recupero con operazione R5 presso gli impianti dell'azienda cipriota Vassiliko Cement Works Public Company ltd.

Finora tale rifiuto è stato smaltito in discarica, quindi il recupero nei cementifici desta perplessità visto che, in Italia, questo rifiuto deve soddisfare i criteri EoW dettati dal D.M. 5 febbraio 1998, tipologia 12.17[2], requisiti non posseduti dal rifiuto in questione dalle analisi a disposizione.

Invece a Cipro è consentito, in violazione dell’art.12 del regolamento (CE) 1013/2006, poiché la spedizione riguarda rifiuti destinati al recupero in un impianto avente norme di trattamento meno severe rispetto a quelle stabilite nel Paese di spedizione.

I rifiuti che prima si smaltivano in una discarica siciliana gestita da individui prestanome dei mafiosi Santapaola, come già rappresentato con le interrogazioni P-013466/2015 e P-001865/2017, oggi vengono portati a Cipro per farci il cemento, come documentato analiticamente da Veraleaks.org[3][4]

Può la Commissione chiarire:

se la spedizione viola il regolamento (CE) 1013/2006?

Ultimo aggiornamento: 3 novembre 2020
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