Interrogazione parlamentare - E-006329/2020(ASW)Interrogazione parlamentare
E-006329/2020(ASW)

Risposta congiunta di Stella Kyriakides a nome della Commissione europea

La fine del periodo transitorio stabilito dal regolamento (UE) 2017/185 non incide sulla fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni fresche di pollame o lagomorfi macellati nell'azienda agricola dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio a livello locale. Tali quantitativi restano esclusi dai requisiti specifici dell'UE in materia di igiene di cui al regolamento (CE) n. 853/2004[1].

Dal 1o gennaio 2021 le preparazioni di carni e i prodotti a base di carne ottenuti con queste carni fresche non beneficeranno più tuttavia della stessa esclusione prevista per le carni fresche.

L'allineamento del regolamento (CE) n. 853/2004 al trattato di Lisbona mediante il regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio[2] ha abrogato la base giuridica delle disposizioni transitorie. La Commissione non ha quindi più il potere di prorogarle.

A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 853/2004, gli Stati membri possono, senza compromettere il raggiungimento degli obiettivi di tale regolamento, adottare misure nazionali che adattino i requisiti del regolamento per quanto riguarda la costruzione, la configurazione e le attrezzature degli stabilimenti, per permettere di continuare a utilizzare metodi tradizionali in relazione agli alimenti o per tenere conto delle esigenze delle imprese del settore alimentare situate in regioni soggette a particolari vincoli geografici. Ciò costituisce una soluzione per i piccoli stabilimenti che producono anche preparazioni di carni e prodotti a base di carne.

Ultimo aggiornamento: 25 febbraio 2021
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