Cura delle patologie degli animali da compagnia – Nuova disposizione italiana
11.2.2021
Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-000863/2021
alla Commissione
Articolo 138 del regolamento
Silvia Sardone (ID)
L'Italia è l'unico paese dell'UE ad aver introdotto con la legge 30/12/2020, n. 178, una norma (articolo 10-bis, d.lgs. 193/2006), che prevede l'uso di medicinali umani in luogo di quelli veterinari in base al criterio del minor costo.
La norma di riferimento (direttiva 2001/82/CE, direttiva 2004/28/CE) prevede l'uso esclusivo del farmaco veterinario per la cura degli animali e la somministrazione di quello umano solo in assenza del farmaco veterinario.
L'uso esclusivo è giustificato dal fatto che il farmaco veterinario è specie-specifico, cioè per le singole specie animali ai quali è destinato. Le formulazioni farmaceutiche sono realizzate ad hoc all'interno di ogni singola specie/taglia, osservando stringenti obblighi e divieti ed effettuando test di efficacia e sicurezza, nonché test di impatto ambientale.
Alla luce di quanto esposto, quale azione intende la Commissione intraprendere, anche in vista della prossima entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/6, per scongiurare rischi per il benessere e la salute degli animali e per evitare che la nuova norma italiana renda meno efficaci il sistema di tracciabilità del farmaco, il sistema di farmacosorveglianza e la raccolta dei dati del consumo di antibiotici utilizzati in ambito veterinario, e che ne derivi un grave pregiudizio per la lotta all'antibiotico-resistenza?