Spedizioni illegali di rifiuti tra l'Italia e la Tunisia
29.3.2021
Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-001736/2021
alla Commissione
Articolo 138 del regolamento
Piernicola Pedicini (Verts/ALE), Rosa D'Amato (Verts/ALE)
La presente è la seconda[1] interrogazione con richiesta di risposta scritta concernente la spedizione, tra maggio e luglio 2020, di 282 container contenenti rifiuti urbani indifferenziati da parte della società italiana SRA alla società tunisina Soreplast.
Il contratto prevedeva che i rifiuti riciclabili fossero recuperati per essere riciclati e che i rifiuti rimanenti venissero smaltiti in Tunisia. Le autorità di frontiera non hanno trovato materiali idonei al riciclaggio, bensì rifiuti urbani indifferenziati.
Le indagini giudiziarie che sono state avviate in Tunisia e in Italia hanno portato alla detenzione del ministro dell'Ambiente tunisino, e la Regione Campania ha chiesto il rimpatrio dei container. Da allora, SRA ha presentato diversi ricorsi ai tribunali regionali che bloccano le garanzie bancarie da utilizzare per il rimpatrio della spedizione.
L'articolo 9 della convenzione di Basilea stabilisce che la parte che viola la convenzione deve riprendere i rifiuti entro 30 giorni dal momento in cui è emersa l'informazione.
- 1.In che modo la Commissione garantisce che l'Italia proceda immediatamente al rimpatrio dei rifiuti conformemente agli obblighi che le incombono in virtù del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti, della convenzione di Basilea e della convenzione di Bamako[2]?
- 2.Sta la Commissione indagando sulla violazione da parte dell'Italia del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti?
- 3.Intende la Commissione assicurare che il codice europeo dei rifiuti 19 12 12 non sia nuovamente utilizzato in violazione delle norme sul commercio di rifiuti?
Sostenitori[3]
- [1] Interrogazione scritta E-006183/2020 – Azioni per monitorare e impedire il traffico illecito di rifiuti tossici tra la UE e la Tunisia – Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato e Ignazio Corrao, sostenuta da Eleonora Evi.
- [2] 93/98/CEE: Decisione del Consiglio, del 1° febbraio 1993, sulla conclusione, a nome della Comunità, della convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (convenzione di Basilea) (GU L 39 del 16.2.1993, pag. 1); regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1); regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1); 98/238/CE, CECA: Decisione del Consiglio e della Commissione del 26 gennaio 1998 relativa alla conclusione dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall'altro (GU L 97 del 30.3.1998, pag. 1); convenzione di Bamako sul divieto di importazione in Africa di rifiuti pericolosi e sul controllo dei movimenti transfrontalieri e la gestione dei rifiuti pericolosi prodotti in Africa, del 30 gennaio 1991, Bamako, Mali.
- [3] La presente interrogazione è sostenuta da deputati diversi dagli autori: Ignazio Corrao (Verts/ALE), Eleonora Evi (Verts/ALE)