Risposta congiunta di Ylva Johansson a nome della Commissione europea
23.9.2021
La gestione delle frontiere esterne dell'UE e la collocazione di infrastrutture sono responsabilità degli Stati Membri. Conformemente al codice frontiere Schengen[1], le frontiere esterne possono essere attraversate esclusivamente ai valichi di frontiera e il controllo di frontiera dovrebbe essere effettuato in modo professionale e rispettoso ed essere proporzionato agli obiettivi perseguiti.
La Commissione incoraggia gli Stati membri all'utilizzo di strumenti efficaci e proporzionati basati sull'analisi dei rischi, la cooperazione e lo scambio di informazioni. Ai sensi del diritto dell'UE, il controllo di frontiera deve essere effettuato in modo proporzionato, nel rispetto dei diritti fondamentali, tra cui la dignità umana, conformemente al principio di non respingimento e senza pregiudizio dei diritti di coloro che richiedono protezione internazionale. L'uso di qualsiasi dispositivo dovrebbe essere organizzato tenendo conto di tali criteri.
La Commissione ha chiesto alle autorità greche informazioni in merito ai dispositivi acustici a lungo raggio, anche noti come «cannoni sonori», segnalati dai media. Tali dispositivi non sono mai stati utilizzati dalle loro forze nella zona di confine dell'Evros durante attività di sorveglianza delle frontiere.
La Commissione sostiene finanziariamente gli Stati membri nel miglioramento della gestione delle frontiere esterne dell'UE mediante il Fondo sicurezza interna. Il regolamento (UE) n. 513/2014[2] stabilisce che tutte le azioni finanziate a titolo di tale Fondo debbano essere attuate nel pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'UE . In caso di individuazione di spese non ammissibili, le risorse UE utilizzate indebitamente vengono recuperate. La Commissione non finanzia dispositivi acustici a lungo raggio in Grecia.
Nell'ambito del patto sulla migrazione e l'asilo[3], la Commissione propone un sistema di gestione della migrazione dignitoso e umano, comprendente procedure rapide ed eque e un meccanismo di monitoraggio alle frontiere esterne al fine di garantire il rispetto del diritto dell'UE.
- [1] Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1.
- [2] Articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi e che abroga la decisione 2007/125/GAI del Consiglio, GU L 150 del 20.5.2014, pag. 93.
- [3] COM(2020) 609 final.