Risposta di Mairead McGuinness a nome della Commissione europea
14.12.2021
La Myanmar Timber Enterprise (MTE) e una delle sue controllate sono attualmente soggette a sanzioni dell'UE in quanto utilizzano le entrate derivanti dal legname per sostenere la giunta militare nello svolgimento di attività che compromettono la democrazia e lo Stato di diritto. La loro designazione ai fini delle sanzioni limita la capacità della giunta di trarre profitto dalle risorse naturali del Myanmar.
Oltre alla necessità di rispettare il regolamento dell'UE sul legno[1], che disciplina la commercializzazione per la prima volta di legno e di prodotti da esso derivati sul mercato interno dell'UE, gli operatori dell'UE sono tenuti a non fornire, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche alla MTE, anche se vi sono accordi contrattuali precedenti. Gli operatori dell'UE dovrebbero prestare particolare attenzione per accertarsi che il legname proveniente dal Myanmar che acquistano da un intermediario sia stato da questi comprato e pagato alla MTE prima del 21 giugno 2021.
Agli operatori dell'UE è inoltre vietato mettere fondi o risorse economiche a disposizione di un soggetto di proprietà o sotto il controllo della MTE, ad esempio una segheria. Questo significherebbe, infatti, fornire indirettamente finanziamenti alla MTE e violerebbe l'articolo 4 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio[2], a meno che non si possa ragionevolmente stabilire, caso per caso e alla luce di un approccio basato sul rischio, che tali fondi o risorse economiche non saranno utilizzati dalla MTE o a suo vantaggio.
L'UE si adopera per attenuare il più possibile le conseguenze negative che le sanzioni possono avere sugli operatori europei, pur riconoscendo che alcune saranno inevitabili. Il diritto dell'Unione non prevede alcun risarcimento per le perdite commerciali dovute a sanzioni. Qualora uno Stato membro desideri fornire sostegno finanziario agli operatori interessati da sanzioni a livello europeo, devono essere rispettate le norme in materia di aiuti di Stato. Ciò presuppone, in particolare, la parità di trattamento degli operatori dell'UE.
- [1] Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23).
- [2] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0401