Risposta di Stella Kyriakides a nome della Commissione europea
14.12.2021
La brucellosi e la tubercolosi nei bufali sono malattie oggetto di programmi obbligatori di eradicazione a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429[1] (normativa in materia di sanità animale). L'elaborazione dei programmi obbligatori di eradicazione per tali malattie è di competenza delle autorità nazionali, soggette alle prescrizioni di cui alla normativa in materia di sanità animale e al regolamento delegato (UE) 2020/689[2].
Le strategie di eradicazione devono essere conformi alle prescrizioni in materia di sorveglianza affinché gli stabilimenti conseguano e mantengano lo status di indenne da malattia. I metodi diagnostici di cui al regolamento delegato (UE) 2020/689 per la concessione e il mantenimento dello status di indenne da malattia comprendono una serie di prove, tra cui la prova del gamma-interferone per la tubercolosi. Gli Stati membri e le rispettive autorità hanno la facoltà di scegliere quali dei metodi diagnostici autorizzati proporre di utilizzare nelle loro strategie specifiche.
La Commissione approva i programmi di eradicazione, fornisce assistenza tecnica specifica attraverso i laboratori di riferimento dell'Unione europea per la diagnosi delle malattie e controlla la conformità alle prescrizioni dell'UE.
- [1] Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).
- [2] Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).