Risposta di Ylva Johansson a nome della Commissione europea
6.5.2022
1. A norma della direttiva 2001/55/CE[1] la protezione temporanea è determinata da una decisione del Consiglio che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati su proposta della Commissione, la quale esamina parimenti qualsiasi richiesta presentata dagli Stati membri. La Commissione ritiene che le condizioni previste per l'applicazione della direttiva 2001/55/CE in relazione ai movimenti migratori provenienti dall'Afghanistan non siano soddisfatte.
2. Come indicato nella risposta all'interrogazione scritta E-5405/2021, la Commissione si sta adoperando per proteggere gli afghani a rischio. Il suo programma di sostegno pluriennale sostiene gli Stati membri in materia di reinsediamento, ammissione umanitaria e integrazione. 15 Stati membri hanno promesso oltre 38 000 posti per gli afghani a rischio, obiettivo che la Commissione sostiene stanziando i fondi dell'UE[2]. L'Agenzia dell'UE per l'asilo ha creato una piattaforma di esperti sui percorsi sicuri per gli afghani al fine di coordinare e condividere le conoscenze tra gli Stati membri e i paesi terzi.
3. L'UE sostiene il popolo afghano offrendo assistenza umanitaria. Nel 2021 ha stanziato 222 milioni di EUR per operazioni salvavita che davano priorità alla sicurezza alimentare, alla sanità, all'alimentazione, ai mezzi di sussistenza, all'istruzione, all'azione antimine, alla logistica e al sostegno plurisettoriale. Il 31 marzo 2022 l'UE ha annunciato lo stanziamento di altri 113 milioni di EUR in aiuti umanitari[3]. Dal settembre 2021 il ponte aereo umanitario finanziato dall'UE ha già distribuito 314 tonnellate di forniture di soccorso salvavita e per il primo semestre del 2022 aggiungerà almeno altri cinque voli, già in preparazione. Inoltre, quanto agli sfollati afghani in Afghanistan e nei paesi vicini (Iran, Pakistan e Asia centrale), l'UE non si limita a stanziare aiuti umanitari, ma risponde alle necessità e fornisce mezzi di sussistenza per soddisfare i loro bisogni umani fondamentali.
- [1] Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).
- [2] Ad es. nell'ambito del Fondo Asilo, migrazione e integrazione, regolamento (UE) 2021/1147.
- [3] I fondi sono erogati esclusivamente ai partner umanitari incaricati conformemente alle misure restrittive dell'UE.