Protezione dei diritti dei passeggeri dalla pratica di overbooking
12.7.2022
Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-002538/2022
alla Commissione
Articolo 138 del regolamento
Stefania Zambelli (ID), Marco Zanni (ID), Marco Campomenosi (ID), Matteo Adinolfi (ID), Elena Lizzi (ID), Silvia Sardone (ID), Tiziana Beghin (NI), Fulvio Martusciello (PPE), Angelo Ciocca (ID), Rosanna Conte (ID), Mara Bizzotto (ID), Susanna Ceccardi (ID), Isabella Tovaglieri (ID), Annalisa Tardino (ID), Carlo Fidanza (ECR), Lucia Vuolo (PPE), Luisa Regimenti (PPE)
Nell'Unione, i diritti dei passeggeri aerei sono tutelati dal regolamento (CE) n. 261/2004, che ha creato un quadro legislativo che garantisce congrue compensazioni in caso di ritardi e/o imbarco negato.
Con un mercato dell'aviazione oramai dominato da compagnie a basso costo, la pratica dell'overbooking è diventata prassi consolidata, usata come scorretto strumento di marketing per massimizzare i profitti. La pandemia da COVID-19 non ha fatto altro che peggiorare la situazione vista la necessità di liquidità delle compagnie.
Le compagnie molto spesso non adempiono pienamente ai doveri di informare i passeggeri dei loro diritti, di fornire assistenza e di prevedere una compensazione immediata.
Può la Commissione far sapere:
- 1.se rientri nella definizione di ragionevolezza di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 261/2004 la circostanza che il vettore aereo neghi l'imbarco al momento dello stesso, senza alcun preavviso, o se piuttosto suddetta previsione richieda un anticipo tale da limitare disagi ai passeggeri;
- 2.se ritenga, nell'ambito del riesame del quadro normativo sui diritti dei passeggeri previsto per il primo trimestre 2023, di proporre misure più restrittive per scoraggiare l'overbooking, in particolare per garantire un adeguato preavviso e un ristoro dei costi accessori.