Risposta di Stella Kyriakides a nome della Commissione europea
27.2.2023
Le informazioni sul metodo di produzione sono uno dei requisiti giuridici previsti dal regolamento relativo ai nuovi alimenti[1] e sono esaminate dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare in sede di valutazione delle domande di nuovi alimenti in merito alla loro sicurezza. Gli insetti, in quanto nuovi alimenti, sono soggetti così come qualsiasi altro alimento a tutta la pertinente normativa dell'UE, come ad esempio il regolamento sull'etichettatura[2] quando si tratta di origine e la legislazione alimentare generale[3] per quanto concerne la tracciabilità. Gli insetti destinati al consumo umano provenienti da paesi terzi possono inoltre essere importati nell'Unione esclusivamente a condizione che tali paesi terzi soddisfino le pertinenti prescrizioni dell'UE e figurino nell'elenco di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione[4].
Per quanto riguarda il benessere degli animali, non è stato ad oggi dimostrato in modo inconfutabile che gli insetti sono organismi senzienti. Nell'ambito della strategia «Dal produttore al consumatore» nel 2023 la Commissione riesaminerà la legislazione dell'UE in materia di benessere degli animali da allevamento. Sebbene la scienza relativa al benessere degli insetti da allevamento non sia ad oggi sufficientemente sviluppata per giustificare un'iniziativa in questo ambito, la Commissione seguirà da vicino lo sviluppo di questa attività agricola e le eventuali questioni di benessere ad essa correlate.
La Commissione condivide l'opinione secondo cui l'elaborazione delle politiche in materia di sicurezza alimentare deve essere basata su solide prove tecniche e scientifiche. I dati epidemiologici a sostegno del fatto che gli insetti possano eventualmente provocare una sensibilizzazione primaria che sfoci in reazioni allergiche causate dal loro consumo sono limitati e inconcludenti. Le informazioni sugli allergeni devono pertanto essere sempre a disposizione dei consumatori per consentire loro di compiere scelte alimentari consapevoli. Nell'ambito del programma Orizzonte Europa la Commissione sta attualmente valutando le modalità per svolgere le necessarie ricerche sull'allergenicità degli insetti, tra i quali è compreso Acheta domesticus.
- [1] Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione.
- [2] Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione.
- [3] Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.
- [4] Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio.