Risposta di Didier Reynders a nome della Commissione europea
18.3.2024
Come indicato dal commissario McGuinness a nome del commissario Reynders nella plenaria di Strasburgo del 5 febbraio 2024[1], le questioni relative alla detenzione sono principalmente di competenza degli Stati membri, ma tutti gli Stati membri si sono impegnati a rispettare le norme in materia elaborate dal Consiglio d'Europa. L'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta") vieta la tortura e le pene o trattamenti inumani o degradanti. Tuttavia, a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta, essa si applica agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. In questo caso, spetta agli Stati membri, comprese le autorità giudiziarie e di contrasto nazionali, garantire il rispetto dei loro obblighi in materia di diritti fondamentali, quali derivanti dal loro ordinamento costituzionale e dagli accordi internazionali.
La Commissione attribuisce grande importanza al rispetto dei diritti procedurali di indagati e imputati nei procedimenti penali[2]. In particolare, la direttiva (UE) 2016/343 sulla presunzione di innocenza prevede il divieto di presentare indagati e imputati come colpevoli, in tribunale o in pubblico, attraverso il ricorso a misure di coercizione fisica.
La Commissione sta monitorando attentamente il recepimento di tali direttive nell'ordinamento nazionale negli Stati membri dell'UE, compresa l'Ungheria, e potrebbe prendere in considerazione l'avvio di procedimenti di infrazione, se necessario.
L'8 dicembre 2022 la Commissione ha adottato una raccomandazione sui diritti procedurali di indagati e imputati sottoposti a custodia cautelare e sulle condizioni materiali di detenzione[3]. Sebbene detta raccomandazione non sia giuridicamente vincolante per gli Stati membri, la Commissione monitorerà le misure adottate dagli Stati membri per attuarla.
- [1] https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2024-02-05-ITM-013_IT.html
- [2] Direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali; direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali; direttiva 2013/48/UE relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari; direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali; direttiva (UE) 2016/800 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali; direttiva (UE) 2016/1919 sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo.
- [3] Raccomandazione (UE) 2023/681 della Commissione, dell'8 dicembre 2022, sui diritti procedurali di indagati e imputati sottoposti a custodia cautelare e sulle condizioni materiali di detenzione, C/2022/8987 (GU L 86 del 24.3.2023, pag. 44).