Direttiva 2006/38/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada (eurobollo), art. 11, informativa intermedia sulla valutazione dell'inclusione di costi interni e sociali
7.11.2007
INTERROGAZIONE ORALE CON DISCUSSIONE O-0072/07
a norma dell'articolo 108 del regolamento
di Paolo Costa, a nome della commissione per i trasporti e il turismo
alla Commissione
L'articolo 11, paragrafo 3 della direttiva 2006/38/CE[1] relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada prevede che entro il mese di giugno 2008, dopo aver esaminato tutte le opzioni (compresi i costi legati all'ambiente, al rumore, alla congestione e alla salute), la Commissione presenti un modello generalmente applicabile, trasparente e globale per la valutazione di tutti i costi esterni, che serva da base per i calcoli futuri della tassazione sulle infrastrutture.
Sulla base dei risultati intermedi ottenuti realizzando questo modello, può la Commissione indicare se i costi ambientali globali - quali i costi legati al cambiamento climatico e i costi, di recente pubblicazione, legati alla salute - sono contemplati dalla relazione intermedia e se potranno costituire uno dei fattori essenziali in vista di ulteriori valutazioni e calcoli?
Può la Commissione confermare che, dopo la ratifica da parte dell'UE del Protocollo sui trasporti della Convenzione delle Alpi, i paragrafi del protocollo riguardanti la tassazione del trasporto di merci su strada saranno presi in considerazione nell'esecuzione del modello?
Può la Commissione indicare quando avrebbe intenzione di proporre una nuova modifica alla direttiva sull'eurobollo?
Presentazione: 07.11.2007
Notifica: 09.11.2007
Scadenza: 16.11.2007
- [1] GU L 157 del 9.6.2006, pag. 8.