Legge lituana sulla tutela dei minori contro gli effetti negativi della pubblica informazione
23.7.2009
INTERROGAZIONE ORALE CON DISCUSSIONE O-0082/09
a norma dell'articolo 115 del regolamento
di Rui Tavares, Cornelia Ernst, Cornelis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer e Kyriacos Triantaphyllides, a nome del gruppo GUE/NGL
alla Commissione
Lo scorso martedì, ossia nel giorno del 220° anniversario della presa della Bastiglia, in cui si ricordano i valori dell'Illuminismo come la libertà di espressione e il diritto alla felicità, il Parlamento lituano ha approvato gli emendamenti alla legge sulla tutela dei minori contro gli effetti negativi della pubblica informazione. Detta legge, su una precedente versione della quale il presidente della Lituania aveva posto il veto, è stata confermata dal Parlamento lituano il 14 luglio 2009, ossia lo stesso giorno in cui il Parlamento europeo ha tenuto la sua riunione costitutiva dopo le elezioni.
Si tratta di una legge che mira a impedire la diffusione di “informazioni pubbliche che siano favorevoli alle relazioni omosessuali” e che “mettano in discussione i valori della famiglia”, nel caso in cui tali informazioni possano essere accessibili a minori. Inoltre, si propongono disposizioni da inserire nel codice penale e amministrativo, che saranno discusse e approvate nel mese di settembre e che presumibilmente porteranno alla criminalizzazione delle persone che “propagano l'omosessualità”, punibili con l'arresto, la condanna a lavori di pubblica utilità o il pagamento di ammende fino a 1.500 euro.
Non ritiene la Commissione che questa legge sia in contraddizione con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e con la Carta dei diritti fondamentali dell'UE, nonché con l'articolo 6 del trattato UE e l'articolo 13 del trattato CE, ossia con i valori fondamentali su cui si fonda l'Europa? Cosa farà la Commissione per garantire il rispetto da parte della Lituania degli obblighi che le incombono ai sensi del diritto europeo e internazionale?
La Commissione ha chiesto informazioni circa il tipo di materiali contemplati dalla suddetta legge? La giurisdizione della stessa si estende a libri, opere d'arte, stampa, pubblicità, musica e rappresentazioni pubbliche come quelle teatrali? Il carattere vago della definizione non indurrà all’autocensura autori, editori e giornalisti che vogliano evitare le sanzioni in discussione? L'attuazione di tale legge non costituirebbe un'intromissione dello Stato e delle autorità nella definizione dei limiti e della natura della sfera pubblica e, in quanto tale, non sarebbe incompatibile con la libertà e il pluralismo della società?
La Commissione è disposta ad attivare, se necessario, la procedura di cui all'articolo 7 del trattato UE?
Presentazione: 23.07.2009
Notifica: 27.07.2009
Scadenza: 03.08.2009