Brevetti e privativa per i ritrovati vegetali
18.11.2015
Interrogazione con richiesta di risposta orale O-000146/2015
alla Commissione
Articolo 128 del regolamento
Czesław Adam Siekierski, a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
Pavel Svoboda, a nome della commissione giuridica
Una recente decisione (G2/12 e G2/13) della commissione allargata di ricorso dell'Ufficio europeo dei brevetti (UEB) consente di brevettare caratteristiche vegetali anche quando sono sviluppate, o potrebbero essere ottenute, con tecniche di selezione vegetale essenzialmente biologiche. Tale decisione significa un'interpretazione restrittiva dell'articolo 53 b) della Convenzione sul brevetto europeo e comporta quindi ampie possibilità ai fini della concessione di brevetti che coprono varietà vegetali. Ciò è assolutamente contrario all'eccezione del diritto di costituzione, di cui all'articolo 15 dell'atto del 1991 della Convenzione UPOV e all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2100/94. Un accesso illimitato al materiale biologico è necessario al fine di stimolare la forza innovativa nel settore della selezione vegetale. Tale decisione dell'UEB mette a repentaglio la capacità innovativa del settore della selezione vegetale di sviluppare nuove varietà e costituisce una minaccia per la produzione mondiale di generi alimentari e la sicurezza alimentare. Essa avrà un impatto negativo sulla competitività europea e può tradursi in monopoli sul mercato alimentare, diminuendo la varietà dei prodotti offerti ai consumatori.
È della massima importanza bilanciare la normativa europea, in particolare la direttiva 98/44/CE, al fine di adempiere gli obblighi internazionali in materia di diritti di proprietà intellettuale (UPOV) e di rafforzare la competitività innovativa nel settore europeo della selezione vegetale. L'articolo 26 del regolamento di esecuzione della CBE afferma che la direttiva 98/44/CE deve essere utilizzata come uno strumento complementare di interpretazione per le domande di brevetto europeo e per i brevetti in materia di invenzioni biologiche. Una precisazione nella direttiva 98/44/CE avrà un effetto immediato sulla prassi dell'UEB.
1 È la Commissione a conoscenza del fatto che la decisione dell'UEB ostacola l'innovazione rendendo gli allevatori dipendenti dai titolari di brevetti e, di conseguenza, avrà un impatto sulla produzione mondiale di generi alimentari e la sicurezza alimentare?
2. Può la Commissione fornire d'urgenza chiarimenti in merito alla direttiva 98/44/CE, al fine di assicurare l'esclusione effettiva di varietà e di caratteristiche vegetali dalla brevettabilità e assicurare agli allevatori l'utilizzo illimitato di materiale biologico per stimolare l'innovazione, garantire la parità di condizioni e creare maggiori opportunità per le PMI nel settore della selezione vegetale, come richiesto nella risoluzione del 10 maggio 2012 del Parlamento sui brevetti per procedimenti essenzialmente biologici[1]?
- [1] Testi approvati, P7_TA(2012)0202.