Condizione di insularità
26.1.2016
Interrogazione con richiesta di risposta orale O-000013/2016
alla Commissione
Articolo 128 del regolamento
Iskra Mihaylova, a nome della commissione per lo sviluppo regionale
Le regioni insulari, classificate come regioni NUTS-2 e NUTS-3, presentano caratteristiche e specificità comuni di natura permanente che le distinguono nettamente dalle regioni situate sulla terraferma. L'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riconosce che esse risentono di svantaggi concreti che richiedono un'attenzione specifica.
Tuttavia, in sede di definizione della programmazione finanziaria per il periodo 2014-2020, non sono stati previsti finanziamenti mirati per le regioni insulari dell'UE di livello NUTS-2 e NUTS-3, ma solo la possibilità di una modulazione dei tassi di cofinanziamento per taluni tipi di isole, conformemente all'articolo 121 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
– Può la Commissione fornire una definizione chiara del tipo di svantaggi naturali o demografici permanenti ai sensi dell'articolo 174 TFUE cui si ritiene che le regioni insulari di livello NUTS-2 e NUTS-3 siano confrontate?
– Quali sono gli strumenti e le risorse specifiche a titolo della politica di coesione disponibili per ovviare agli svantaggi derivanti dall'insularità?
– In futuro, come intende la Commissione affrontare la questione del rispetto dell'articolo 174 TFUE quanto al riconoscimento degli svantaggi permanenti delle regioni insulari di livello NUTS-2 e NUTS-3 quale ostacolo permanente suscettibile di compromettere il conseguimento degli obiettivi della politica di coesione?
– Ritiene la Commissione che si potrebbero prendere in considerazione altri indicatori oltre al PIL, come l'indice di competitività regionale, che non si limitino a misurare i risultati economici ma tengano conto delle specificità delle isole, così da riflettere meglio la vulnerabilità economica e sociale derivante dagli svantaggi naturali permanenti di tali regioni?