Divieto globale per porre fine alla sperimentazione animale nel settore dei cosmetici
12.4.2018
Interrogazione con richiesta di risposta orale O-000040/2018
al Consiglio
Articolo 128 del regolamento
Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi, Sylvie Goddyn, a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Il regolamento sui cosmetici stabilisce le condizioni per la commercializzazione di prodotti ed ingredienti cosmetici nell'UE e mira a istituire un mercato interno per i prodotti cosmetici, garantendo al contempo un elevato livello di protezione della salute umana (regolamento (CE) n.1223/2009). La sperimentazione animale per i prodotti cosmetici finiti e gli ingredienti cosmetici è vietata all'interno dell'UE rispettivamente dal settembre 2004 e dal marzo 2009 ("divieto di sperimentazione"). Il divieto di commercializzazione di prodotti cosmetici finiti ed ingredienti cosmetici testati su animali è divenuto completamente applicabile nel marzo 2013, a prescindere dalla disponibilità di forme di sperimentazione alternative alla sperimentazione animale ("divieto di commercializzazione"). Tali divieti cruciali sono la prova del ruolo di guida dell'UE nell'ambito della protezione degli animali e del suo impegno a porre fine alla sperimentazione animale. Inoltre, hanno anche avuto conseguenze molto positive: l'Europa vanta un settore dei cosmetici fiorente ed innovativo. Le attività di ricerca volte a trovare metodi alternativi hanno ottenuto risultati notevoli. Il divieto imposto dall'UE ha dimostrato soprattutto che l'eliminazione progressiva della sperimentazione animale per i prodotti cosmetici è possibile. La sperimentazione animale nel settore dei cosmetici non può più essere giustificata e, pertanto, dovrebbe essere gradualmente eliminata a livello globale. Tuttavia, nonostante alcuni considerevoli progressi legislativi in tutto il mondo, circa l'80 % dei paesi continua a permettere la sperimentazione animale e la commercializzazione di prodotti cosmetici testati su animali.
In tale contesto, accoglieremmo con favore una risposta del Consiglio ai seguenti interrogativi:
1. Come valuta il Consiglio l'attuale impatto globale e l'accettazione, da parte dei paesi terzi, del divieto dell'UE di sperimentazione animale nel settore dei prodotti cosmetici?
2. Come intende il Consiglio garantire che tutti i prodotti cosmetici commercializzati nel mercato dell'UE non siano mai stati testati su animali in un paese terzo?
3. Intende il Consiglio intraprendere azioni risolute per promuovere un accordo internazionale che elimini definitivamente la sperimentazione animale nel settore dei prodotti cosmetici a livello mondiale, sulla base del modello del regolamento dei cosmetici dell'UE?
4. In che modo intende il Consiglio promuovere un divieto globale della sperimentazione animale nel settore dei prodotti cosmetici in seno alle Nazioni Unite?
5. In che modo intende il Consiglio assicurare che l'applicazione di un divieto della sperimentazione animale nel settore dei prodotti cosmetici non sia in conflitto con gli accordi commerciali e le norme dell'OMC?