Valutazione del regolamento sui blocchi geografici
23.2.2021
Interrogazione con richiesta di risposta orale O-000010/2021
alla Commissione
Articolo 136 del regolamento
Anna Cavazzini
a nome della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
Il regolamento (UE) 2018/302, che vieta le restrizioni geografiche ingiustificate nella vendita di beni e servizi all'interno dell'UE, ha iniziato ad applicarsi nel dicembre 2018 come parte del pacchetto di misure sul mercato unico digitale adottato per agevolare il commercio elettronico transfrontaliero e garantire ai consumatori pari diritti di accesso ai beni o ai servizi di un professionista alle stesse condizioni, indipendentemente dalla loro ubicazione, contribuendo così a evitare la frammentazione del mercato. Il 30 novembre 2020 la Commissione ha pubblicato la sua prima relazione di valutazione che analizza i primi 18 mesi di attuazione (COM(2020)0766)[1].
Sebbene la relazione indichi alcuni effetti positivi iniziali del regolamento, come una diminuzione del blocco dell'accesso a siti web o il reindirizzamento dei consumatori verso altri siti web, permangono diversi ostacoli dovuti, in particolare, ai requisiti di residenza o di localizzazione dei pagamenti nelle fasi di registrazione e pagamento, nonché per quanto riguarda l'attuazione del regolamento.
- 1.Nella maggior parte degli Stati membri l'attuazione del regolamento sui blocchi geografici è stata frenata da considerevoli ritardi. Quali misure concrete intende adottare la Commissione per far sì non solo che il regolamento venga attuato, ma anche che l'attuazione sia coerente ed efficace in tutti gli Stati membri? In che modo intende la Commissione rafforzare ulteriormente le attività di supervisione e di esecuzione della rete di cooperazione per la tutela dei consumatori?
- 2.Sebbene non siano direttamente affrontate dal regolamento, le limitazioni nella consegna degli acquisti transfrontalieri riguardano ancora più del 50 % dei tentativi di acquisto, cosa che frustra le aspettative dei consumatori. Quali azioni intende intraprendere la Commissione per facilitare l'impegno transfrontaliero dei professionisti e rafforzare il mercato unico?
- 3.La clausola di revisione prevede una valutazione del campo di applicazione del regolamento. La relazione di valutazione individua una domanda crescente di accesso transfrontaliero ai servizi audiovisivi, la cui disponibilità è spesso soggetta a blocchi geografici. Per affrontare tale questione, la Commissione ha annunciato che interagirà con le parti interessate in un dialogo volto a individuare il modo in cui promuovere la circolazione di contenuti di qualità in tutta l'UE. Quali obiettivi e miglioramenti concreti la Commissione auspica che il settore si impegni a realizzare? Intende la Commissione proporre una modifica del regolamento in questione qualora gli obiettivi non siano raggiunti?
Presentazione: 23/02/2021
Scadenza: 24/05/2021
- [1] Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla prima revisione a breve termine del regolamento sui blocchi geografici.