Destinazione dei rifiuti biodegradabili provenienti dalla manutenzione di parchi e giardini
31.10.2025
Interrogazione prioritaria con richiesta di risposta scritta P-004292/2025
alla Commissione
Articolo 144 del regolamento
Dario Tamburrano (The Left), Danilo Della Valle (The Left), Mario Furore (The Left)
La direttiva 2008/98 include i "rifiuti biodegradabili di giardini e parchi" fra i rifiuti organici che vanno obbligatoriamente differenziati e riciclati alla fonte o raccolti in modo differenziato.
In Italia, dal 2024, un decreto[1] del ministero dell'Ambiente inserisce invece "potature, ramaglie e residui dalla manutenzione del verde pubblico e privato"[2] fra i materiali utilizzabili negli impianti a biomasse per produrre elettricità rinnovabile incentivata.
Contemporaneamente, l'Italia inserisce i materiali provenienti da "attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato" fra i rifiuti urbani. Il conferimento però non risulta obbligatorio. Inoltre, l'utente solitamente paga per avviare i rifiuti urbani al recupero – mentre chi conferisce potature e simili agli impianti a biomassa anziché pagare, viene retribuito.
Sugli scarti provenienti dal verde ornamentale, l'Italia appare recidiva. Nel 2016 inserì sfalci e potature fra le biomasse energetiche. Ne scaturì il caso EU-Pilot 2017/9180/ENVI[3]. A quanto noto[4], l'Italia evitò la procedura di infrazione classificando successivamente sfalci e potature come rifiuti.
Il decreto secondo il quale potature, ramaglie e residui dalla manutenzione del verde pubblico e privato sono ora utilizzabili negli impianti a biomasse svuota di ogni efficacia la loro classificazione come rifiuti.
- 1.Può la Commissione chiarire se l'Italia applica correttamente la direttiva 2008/98 o altre normative eventuali e successive ad essa?
- 2.Altrimenti, come intende agire la Commissione nei confronti dell'Italia?
Sostenitore[5]
Presentazione: 31.10.2025
- [1] Decreto 19 giugno 2024, https://www.mase.gov.it/portale/-/decreto-19-giugno-2024-recante-quot-incentivazione-degli-impianti-a-fonte-rinnovabile-innovativi-o-con-costi-di-generazione-elevati-che-presentino-caratteristiche-di-innovazione-e-ridotto-impatto-sull-ambiente-e-sul-territorio-.
- [2] Decreto-legge 17 ottobre 2024, n.153 (https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-10-17;153), che modifica l'allegato L-quinquies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152!vig=2025-07-16).
- [3] Vedasi interrogazione https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2016-008519_IT.html?redirect e relativa risposta.
- [4] https://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/ID0011.pdf pagg. 153 e seguenti (dossier della Camera sulla legge europea 2019-2020).
- [5] La presente interrogazione è sostenuta da un deputato diverso dagli autori: Ignazio Roberto Marino (Verts/ALE).