Essa è a conoscenza dell'incidente che ha coinvolto il peschereccio siciliano «Vito Manciaracina» di Mazara del Vallo. La Commissione non è tuttavia stata informata della posizione esatta del peschereccio al momento del sequestro da parte della motovedetta libica ma solo del fatto che detto sequestro è avvenuto presumibilmente in acque ritenute dalla Libia parte delle sue zone di pesca protetta.
La controversia sullo status legale delle acque del Golfo della Sirte, al largo della costa libica, riguarda il tracciamento da parte della Libia delle linee di base per determinare l'ampiezza delle sue acque territoriali (12 miglia marine misurate a partire dalle linee di base) e delle zone di pesca protetta (62 miglia marine dal limite del mare territoriale o 74 miglia marine dalle linee di base). Le rivendicazioni marittime della Libia derivano dalla risoluzione n. 104 della Commissione generale del popolo, adottata il 20 giugno 2005, sulle «Linee di base rette delle acque territoriali e delle regioni marittime libiche» e dalla risoluzione n. 105 della Commissione generale del popolo, adottata il 21 giugno 2005, sulla «Definizione di zone libiche di pesca protetta nel Mare Mediterraneo». Sulla base di queste risoluzioni, la Libia ritiene che le acque del Golfo della Sirte siano parte integrante del territorio libico e considera quindi l'area delimitata da una linea retta che unisce i due punti di entrata geografici del golfo come zona di pesca protetta libica. Tuttavia, nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), il Golfo della Sirte non soddisfa le condizioni richieste affinché le sue acque siano considerate acque interne della Libia, né affinché le linee di base possano essere tracciate in quella posizione. Secondo la convenzione UNCLOS, uno specchio d'acqua può essere considerato una baia e fare quindi parte delle acque interne se la linea di base non supera le 24 miglia marine, mentre la linea di base del Golfo della Sirte è di quasi 300 miglia marine.
Pur non essendo parte contraente alla convenzione UNCLOS, anche la Libia considera che le disposizioni di quest'ultima costituiscano una codifica del diritto internazionale consuetudinario.
L'Unione europea si è più volte espressa a tale proposito; l'ultimo episodio risale a dicembre 2005, quando la presidenza dell'Unione ha inviato una nota verbale alla Libia che ha risposto ribadendo che il Golfo della Sirte rappresenta una baia storica non regolamentata dalla convenzione UNCLOS.
Per quanto concerne la facoltà della Commissione di intervenire nel caso in questione, occorre tenere presente che le questioni attinenti alla determinazione dell'ampiezza delle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato costiero rientrano nelle competenze degli Stati membri poiché riguardano l'amministrazione del territorio nazionale. Quando si presentano questioni simili in un contesto internazionale, è competenza degli Stati membri avviare negoziati internazionali o iniziative diplomatiche, come nel caso delle linee di base della Libia. Per questo motivo, le diverse iniziative diplomatiche nei confronti della Libia rappresentavano progetti comuni dell'UE oppure iniziative individuali intraprese degli Stati membri, al cui sviluppo e attuazione è stata associata la Commissione.
La Commissione sta inoltre sviluppando attivamente, attraverso un accordo quadro, una base comune per un dialogo strutturato con la Libia su questioni di reciproco interesse Libia-UE.
Nel contempo, la Commissione è preoccupata per le condizioni dei marittimi del peschereccio «Vito Manciaracina». Queste situazioni dovrebbero tuttavia essere gestite dal consolato dello Stato membro di bandiera interessato, e la Commissione è consapevole del fatto che le autorità italiane competenti hanno adottato le misure necessarie a tal fine.