Estrazione della terra rara neodimio in Cina e conseguenti danni ambientali
4.5.2011
Interrogazione con richiesta di risposta scritta P-004602/2011
alla Commissione
Articolo 117 del regolamento
Daniel Caspary (PPE)
L'elemento chimico neodimio (ND60), appartenente al gruppo delle «terre rare», è fra l'altro utilizzato per la produzione di impianti eolici europei. Il 97 % della produzione mondiale di neodimio proviene dalla Cina.
Lo scorso anno la Cina ha deciso di innalzare i propri standard ambientali. Secondo quanto riferito dai mezzi di comunicazione, tuttavia, nel caso del neodimio la Cina non rispetta tale impegno assunto volontariamente. L'estrazione e la separazione chimica del neodimio (ND60) da altre pietre danno origine a rifiuti altamente tossici. Sono inoltre rilasciati uranio e torio radioattivi, che dopo la lavorazione contaminano le acque sotterranee, arrecando in tal modo danni a lungo termine all'ambiente e alla popolazione residente nella regione.
1. È la Commissione a conoscenza della problematica del contenuto di neodimio negli impianti eolici?
2. Esistono già obblighi ambientali per quanto riguarda l'importazione di neodimio? In caso affermativo, sono tali obblighi rispettati?
3. Quali misure adotta la Commissione qualora tali obblighi ambientali non siano soddisfatti?
4. Esistono disposizioni giuridiche che incoraggiano le imprese europee che utilizzano il neodimio per i propri prodotti a verificare che i loro fornitori rispettino gli obblighi ambientali?
5. Quali effetti ha il contenuto di neodimio sul bilancio ambientale complessivo di un impianto eolico?
GU C 314 E del 27/10/2011