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Interrogazione parlamentare - P-006705/2017(ASW)Interrogazione parlamentare
P-006705/2017(ASW)

Risposta di Karmenu Vella a nome della Commissione

A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, della nuova direttiva (UE) 2016/2284 sui limiti nazionali di emissione (in seguito «la direttiva NEC»)[1], gli Stati membri sono tenuti a comunicare le proprie emissioni degli inquinanti elencati nell’allegato I della direttiva, compreso il mercurio.

La guida per gli inventari delle emissioni di inquinanti atmosferici del 2016[2] comprende un fattore di emissione per il settore 1.B.2.d della nomenclatura per la comunicazione dei dati relativo alle emissioni di mercurio derivanti dalla produzione di energia geotermica. Secondo la banca dati disponibile sul sito web dell’Agenzia europea dell’ambiente[3], l’Italia ha indicato «NO — Not occurring» (NA — Non applicabile) per questa attività. (Questo codice indica che nel paese in questione non esistono fonti o processi di emissione).

Per migliorare la qualità degli inventari relativi all’inquinamento atmosferico, a norma dell'articolo 3 della direttiva NEC la Commissione, assistita dall'Agenzia europea per l'ambiente, riesamina i dati dell’inventario delle emissioni nazionali, compreso l’uso di codici come «NA» se vi è la prova che lo Stato membro in questione presenta attività ed emissioni nel settore in esame. La prima fase del riesame si è svolta nel 2017, concentrandosi sugli inquinanti per cui sono stabiliti gli impegni di riduzione. La seconda fase, nel 2018, si concentrerà sui metalli pesanti (compreso il mercurio) e sugli inquinanti organici persistenti. Se il riesame individua un problema nella comunicazione delle emissioni per un determinato Stato membro, la Commissione può calcolare le eventuali correzioni tecniche necessarie, in consultazione con lo Stato membro.