Carenze del regolamento Schengen in relazione alle cure e alla guarigione dei soldati ucraini feriti
8.3.2023
Interrogazione prioritaria con richiesta di risposta scritta P-000810/2023
alla Commissione
Articolo 138 del regolamento
Anna Bonfrisco (ID)
Dall'inizio dell'invasione militare non provocata e ingiustificata dell'Ucraina da parte della Russia, l'UE e i suoi Stati membri hanno dimostrato un sostegno e una solidarietà senza precedenti nei confronti dell'Ucraina e dei suoi cittadini.
La Commissione ha coordinato interventi sostanziali di assistenza attivando la direttiva sulla protezione temporanea[1], la piattaforma di solidarietà per l'Ucraina, la rete europea sulle migrazioni, la rete "Blueprint" per la gestione delle crisi, gli orientamenti operativi per gli Stati membri e il piano in 10 punti.
Tuttavia, come recentemente sottolineato dal viceministro della Difesa ucraino, Oleksandr Polishchuk, i soldati ucraini feriti sul campo di battaglia hanno bisogno di cure mediche complesse e urgenti nella vicina Polonia.
Ma il tempo necessario per la loro guarigione e riabilitazione supera spesso il limite dei 90 giorni stabilito dal regolamento Schengen[2]. Il fatto di sottoporsi a cure e trattamenti riabilitativi al di fuori dell'Ucraina dilaniata dal conflitto è talvolta l'unico modo in cui tali soldati possono tornare a casa e continuare a combattere per la libertà del loro Paese.
- 1.La Commissione intende prendere in considerazione una soluzione straordinaria e globale per prorogare la durata dei permessi per il personale militare ucraino ferito in cura negli Stati membri che fanno parte dello spazio Schengen?
- 2.Data l'urgenza della situazione, intende presentare un calendario per affrontare la questione?
Presentazione: 8.3.2023
- [1] Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).
- [2] Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).