Interrogazione parlamentare - P-003264/2023(ASW)Interrogazione parlamentare
P-003264/2023(ASW)

Risposta di Elisa Ferreira a nome della Commissione europea

Il Fondo di solidarietà dell'UE (FSUE) può essere attivato solo su richiesta dell'Italia, che deve agire entro il termine di 12 settimane dal momento in cui si è verificato il primo danno dimostrando che il totale dei danni diretti supera le soglie di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2012/2002[1]. Il FSUE può coprire una parte dei costi delle operazioni di emergenza e per la ripresa sostenute dalle autorità pubbliche: ad esempio, il ripristino di infrastrutture essenziali, la fornitura di alloggi temporanei alla popolazione, le operazioni di pulizia e la protezione del patrimonio culturale. I danni subiti da privati non sono ammissibili.

Un paese, quando le catastrofi superano la sua capacità di risposta, può anche chiedere assistenza tramite il meccanismo di protezione civile dell'Unione europea[2], al fine di proteggere le persone, l'ambiente e i beni, compreso il patrimonio culturale, da tutti i tipi di catastrofi, naturali e provocate dall'uomo. Le autorità nazionali italiane non hanno richiesto tale assistenza per le inondazioni che hanno colpito la regione Toscana. Tuttavia il servizio di gestione delle emergenze di Copernicus ha fornito all'Italia mappe satellitari sulla base di una richiesta di mappatura satellitare di emergenza inoltrata dalla Protezione Civile italiana.

Per quanto riguarda le imprese nelle zone rurali, la politica agricola comune (PAC) può fornire sostegno agli agricoltori che hanno subito danni a causa di calamità naturali, attraverso azioni specifiche previste dai programmi di sviluppo rurale 2014-2022[3] e dai piani strategici della PAC 2023-2027[4].

Ultimo aggiornamento: 14 dicembre 2023
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