Risposta di Elisa Ferreira a nome della Commissione europea
6.12.2023
Il Fondo di solidarietà dell'UE (FSUE) può essere attivato solo su richiesta dell'Italia, che deve agire entro il termine di 12 settimane dal momento in cui si è verificato il primo danno dimostrando che il totale dei danni diretti supera le soglie di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2012/2002[1]. Il FSUE può coprire una parte dei costi delle operazioni di emergenza e per la ripresa sostenute dalle autorità pubbliche: ad esempio, il ripristino di infrastrutture essenziali, la fornitura di alloggi temporanei alla popolazione, le operazioni di pulizia e la protezione del patrimonio culturale. I danni subiti da privati non sono ammissibili.
Un paese, quando le catastrofi superano la sua capacità di risposta, può anche chiedere assistenza tramite il meccanismo di protezione civile dell'Unione europea[2], al fine di proteggere le persone, l'ambiente e i beni, compreso il patrimonio culturale, da tutti i tipi di catastrofi, naturali e provocate dall'uomo. Le autorità nazionali italiane non hanno richiesto tale assistenza per le inondazioni che hanno colpito la regione Toscana. Tuttavia il servizio di gestione delle emergenze di Copernicus ha fornito all'Italia mappe satellitari sulla base di una richiesta di mappatura satellitare di emergenza inoltrata dalla Protezione Civile italiana.
Per quanto riguarda le imprese nelle zone rurali, la politica agricola comune (PAC) può fornire sostegno agli agricoltori che hanno subito danni a causa di calamità naturali, attraverso azioni specifiche previste dai programmi di sviluppo rurale 2014-2022[3] e dai piani strategici della PAC 2023-2027[4].
- [1] Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3), come modificato dal regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 143) e dal regolamento (UE) 2020/461 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020 (GU L 99 del 31.3.2020, pag. 9) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32002R2012
- [2] https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/what/civil-protection/eu-civil-protection-mechanism_it
- [3] Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1305&qid=1700499450771
- [4] Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021R2115&qid=1700499698711