Il Presidente informa il Parlamento, a norma dell'articolo 211, paragrafo 3, del regolamento, in merito alla seguente interpretazione dell'articolo 156, paragrafo 6, del regolamento, resa dalla commissione per gli affari costituzionali che era stata consultata sull'applicazione di tale disposizione.
"Su proposta del Presidente, un emendamento orale o qualsiasi altra modifica apportata oralmente sono trattati come un emendamento non distribuito in tutte le lingue ufficiali. Se il Presidente li giudica ricevibili in base all'articolo 157, paragrafo 3, e salvo obiezioni sollevate a norma dell'articolo 156, paragrafo 6, essi sono posti in votazione nel rispetto dell'ordine di votazione previsto.
In commissione, il numero di voti necessario per opporsi a che un tale emendamento o una tale modifica siano posti in votazione è stabilito conformemente all'articolo 196, in proporzione a quello previsto per l'Aula, arrotondato se necessario all'unità superiore."
Se tale interpretazione non è oggetto di contestazione da parte di un gruppo politico o di almeno quaranta deputati, a norma dell'articolo 211, paragrafo 4, del regolamento, entro l'apertura della seduta di domani, martedì21 maggio 2013., essa si considera approvata. In caso contrario, la questione è sottoposta al voto del Parlamento.