Il Presidente informa il Parlamento, a norma dell'articolo 211, paragrafo 3, del regolamento, in merito alla seguente interpretazione dell'articolo 202, paragrafo 5, del regolamento, resa dalla commissione per gli affari costituzionali che era stata consultata sull'applicazione di tale disposizione.
"Le missioni di informazione e le relazioni delle visite hanno come unico obiettivo di fornire alla commissione le informazioni necessarie per proseguire l'esame della petizione. Le relazioni sono redatte sotto la responsabilità esclusiva dei partecipanti alla missione, che si sforzano di raggiungere un consenso. In assenza di tale consenso, la relazione riporta accertamenti di fatto o valutazioni divergenti. La relazione è presentata alla commissione per approvazione mediante votazione unica, a meno che il presidente della commissione non autorizzi, ove giustificato, la presentazione di emendamenti ad alcune parti della relazione. L'articolo 52 non si applica a tali relazioni né direttamente né mutatis mutandis. In caso di mancata approvazione da parte della commissione, al Presidente del Parlamento non è trasmessa alcuna relazione."
Se tale interpretazione non è oggetto di contestazione da parte di un gruppo politico o di almeno quaranta deputati, a norma dell'articolo 211, paragrafo 4, del regolamento, entro l'apertura della seduta di domani, martedì10 dicembre 2013, essa si considera approvata. In caso contrario, la questione è sottoposta al voto del Parlamento.