Il Presidente informa il Parlamento, a norma dell'articolo 226, paragrafo 3, del regolamento, in merito alla seguente interpretazione dell'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento, formulata dalla commissione per gli affari costituzionali che era stata consultata sull'applicazione di tale disposizione.
"Nulla impedisce al Parlamento di decidere di tenere, ove opportuno, un dibattito conclusivo a seguito della relazione della commissione competente alla quale la questione è stata rinviata."
Se tale interpretazione non solleva l'opposizione di un gruppo politico o di almeno quaranta deputati, ai sensi dell'articolo 226, paragrafo 4, del regolamento, fino all'approvazione del presente processo verbale, si ritiene adottata. In caso contrario, sarà sottoposta alla votazione del Parlamento.